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Il P.U.C. di Pisciotta è legittimo. Lo ha sentenziato il T.a.r. Campania con la pronuncia n. 3663/2022

Turismo

Il P.U.C. di Pisciotta è legittimo. Lo ha sentenziato il T.a.r. Campania con la pronuncia n. 3663/2022.

Inammissibile ed infondato il ricorso dell’associazione “Osservatorio per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo umano”.

PISCIOTTA – Si è concluso con la sentenza n. 3663/2022, emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione di Salerno, il lungo contenzioso promosso dall’associazione “Osservatorio per la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo umano” per l’annullamento del piano urbanistico comunale di Pisciotta.

La controversia aveva tratto origine dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto nel 2017 e trasposto dinanzi al T.a.r., con il quale il sodalizio aveva censurato l’impostazione generale del nuovo strumento pianificatorio del centro costiero cilentano, poi, avversando, con quattro ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, le delibere di Giunta e di Consiglio comunale attraverso le quali si è dipanato l’iter di approvazione del PUC, definito con il deliberato consiliare n. 5 del 14 marzo 2022.

Nel proporre l’impugnativa, l’organismo associativo aveva contestato le scelte di pianificazione, ritenendo che il Comune avesse impedito la partecipazione della comunità locale alla determinazione dei contenuti del piano, previsto un eccessivo carico urbanistico, disatteso il D.M. del 17 ottobre 2019 di integrazione del vincolo paesaggistico, presente sull’area d’interesse, assunto dal Ministero della cultura, violato la disciplina regionale della L.R. n. 16/2004 e del Regolamento sul governo del territorio n. 5/2011 e omesso una corretta disamina del Rapporto ambientale finalizzato alla V.A.S.

Con la pronuncia assunta, il Tribunale amministrativo regionale ha condiviso le tesi degli avvocati Pasquale D’Angiolillo e Antonio Brancaccio, difensori del Comune, i quali hanno posto in risalto il difetto di legittimazione della compagine ricorrente ad impugnare gli atti del piano, la carenza di interesse qualificato, concreto e attuale, ad agire e la complessiva infondatezza delle argomentazioni da essa stessa propugnate nel gravame.

Il Collegio giudicante (presidente, Nicola Durante; estensore, Olindo Di Popolo; componente, Laura Zoppo) ha ritenuto legittimo l’operato dell’ente locale e inammissibile ed infondato il ricorso, sconfessando l’associazione e considerando che:

  • vi è stata “piena osservanza delle garanzie di pubblicità, trasparenza e partecipazione (anche da parte delle associazioni portatrici di interessi diffusi) nell’ambito del procedimento pianificatorio”;
  • risultano sufficientemente e ragionevolmente assicurate le esigenze di salvaguardia del patrimonio naturalistico-ambientale del territorio pisciottano”;
  • all’indomani del recepimento delle prescrizioni restrittive impartite col D.M. 17 ottobre 2019 lo stesso PUC si rivela immune da qualsivoglia vizio di illogicità o erroneità manifesta, laddove postula il necessario equilibrio tra le non tradite esigenze di salvaguardia dei valori naturalistico-ambientali e le neppure obliterabili esigenze di promozione dello sviluppo economico del territorio

I rilievi dell’associazione erano stati più volte contrastati, in sede procedimentale, dal sindaco, Ettore Liguori, e dall’assessore all’urbanistica, Antonio Greco, i quali avevano rimarcato la correttezza del percorso seguito, precisando gli obiettivi di tutela e di sviluppo del territorio, da conseguire mediante la valorizzazione del paesaggio e dell’identità locale in connubio con la qualificazione dell’offerta ricettiva e di servizi.

L’amministrazione comunale ha commentato l’esito del giudizio con un manifesto, diffuso anche attraverso i social, mediante il quale ha osservato che “La pronuncia del Tar certifica la correttezza dell’iter di formazione del PUC e rende manifesta per l’ennesima volta la cattiveria di una fantomatica associazione nata al solo scopo di delegittimare il più importante strumento di pianificazione del futuro di Pisciotta, arrecando danni a sé stessa (ha perso tutte le cause in argomento ed è stata sempre condannata al pagamento delle spese processuali) ma, soprattutto, procurando danni incalcolabili alla comunità”.

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